Giungono dall’Inps nuove istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà”, che vanno ad integrare e modificare quanto già precisato nella circolare n.170/2017.
Nel messaggio n. 1217/2024 l’Istituto comunica, infatti, che sono stati unificati i codici di esposizione nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà”. Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024, il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali. Inoltre, nel documento di prassi si precisa che per esporre l’importo conguagliato deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”. Per i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024 rimangono, invece, operativi gli attuali codici.
Notizie correlate: Contratti di solidarietà: aziende beneficiarie e compilazione Uniemens - ANF per Fondi di solidarietà e FIS: istruzioni operative - Ammortizzatori sociali, come e quando versare i contributi