Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022 al D.Lgs. n. 14/2015, giungono dall’Inps ulteriori chiarimenti in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e, in particolare, sugli obblighi assicurativi e contributivi delle cooperative portuali che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo e che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento. Non solo. Illustrati dall’Inps, nel messaggio n. 1167/2024, i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle stesse cooperative a partire da aprile 2024. Sulle matricole contributive delle cooperative, “viene eliminato il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J””. L’Ente di previdenza e assistenza ricorda che le cooperative in esame sono soggette, dal 1° gennaio 2022, al versamento della relativa contribuzione di finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) “per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti”. Indicata poi la procedura per i datori di lavoro che devono effettuare la regolarizzazione dei contributi CIGS e FIS per il periodo da gennaio 2024 a marzo 2024 e la corretta compilazione dei flussi Uniemens. L'Istituto, infine, precisa che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, “può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024”.
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