Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio scorso, senza interventi correttivi, la Legge n. 17/2024 di conversione del D.L. n. 212/2023. Il provvedimento, in vigore dal 28 febbraio scorso, è composto da quattro articoli e prevede disposizioni urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020. Il Superbonus, disciplinato proprio dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, consiste in una detrazione delle spese sostenute per realizzare interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici. La misura – va ricordato – sarà ancora fruibile da condomìni e proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari per le spese sostenute nel 2025, nella misura del 65%. Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022) al comma 8-bis dell’articolo del Decreto Rilancio, il Superbonus si applica nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dai condomìni e dalle persone fisiche “con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale”. Detrazione che spetta agli stessi soggetti nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023 e del 70% per quelle sostenute nel 2024. La detrazione al 110% si applica, inoltre, alle spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per interventi di ristrutturazione su unità immobiliari da parte di persone fisiche, a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dell'intervento complessivo. Per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023, la detrazione è del 90%, ma solo se il contribuente è proprietario dell'unità adibita ad abitazione principale e il suo reddito non supera i 15.000 euro. Tornando al provvedimento in esame, l’art. 1, comma 1, introduce una misura di salvaguardia per chi non ha completato nei termini i lavori rientranti nel Superbonus, per i quali è stata esercitata l’opzione di sconto o cessione (di cui all’121, comma 1 del D.L. n. 34/20), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023. In questo caso, le detrazioni spettanti non saranno recuperate anche se tale circostanza comporta il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, previsto dal comma 3 del art. 119 del Decreto Rilancio. Resta ferma “l'applicazione dell'art. 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta”. Riconosciuta anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 2). L’articolo successivo interviene sulla deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito previsto dal D.L. n. 1/2023, estendendo il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell’agevolazione, anche agli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e per i quali non sia stato richiesto il relativo titolo abilitativo prima del 30 dicembre 2023. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che i contribuenti che beneficiano dei vantaggi fiscali per gli interventi avviati successivamente alla data del 30 dicembre 2023, di cui all’art. 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34 citato, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. L’art. 3 procede, infine, a una rivisitazione della disciplina della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del citato decreto legge, restringendo l'applicazione alle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023.
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