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Martedì, 05 Marzo 2024 10:45

In GU il Decreto PNRR-bis con le nuove misure in materia di sicurezza e contrasto al sommerso

Dalla previsione di una patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, all’introduzione di misure a contrasto del fenomeno degli appalti illeciti e della somministrazione fraudolenta, passando per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo. "Quando la somministrazione di  lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione". Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), inoltre, sarà rilasciato alle imprese solo nel rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e in assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono solo alcune delle norme in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, introdotte dal D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) in vigore dal 2 marzo scorso, dopo la pubblicazione avvenuta lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale. La patente, nel dettaglio, verrà rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) al responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; adempimento da parte, tra gli altri, del datore di lavoro e dei dipendenti dell’impresa (e anche dei lavoratori autonomi) degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; al possesso del citato DURC, del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il punteggio iniziale della patente è di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti: in caso di incidente mortale, saranno decurtati 20 crediti; mentre nei casi di inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la decurtazione ammonterà a 15 crediti. In queste due ipotesi, in particolare, la sede territoriale competente dell’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la stessa patente fino a un massimo di 12 mesi. I crediti decurtati, inoltre, possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare 5 crediti alla volta, per un numero complessivamente non superiore a quindici. Tra le altre novità del provvedimento, anche la corresponsione al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello contemplato dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Per quanto riguarda gli accertamenti ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro in un’apposita “Lista di conformità INL”, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente. I datori cui sarà rilasciato l’attestato non saranno sottoposti a ulteriori verifiche ispettive per 12 mesi dalla data dell’iscrizione nella lista, fatte salve eventuali indagini disposte dalla Procura della Repubblica. Il decreto legge in esame contiene, tra gli altri, misure per il rafforzamento delle attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo e dispone l’aumento del numero delle unità ispettive previsto dall’art. 8-bis del D.L. n. 80/2021. All'interno del decreto anche misure per promuovere il miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni di lavoro, cura e assistenza di persone non autosufficienti: viene, infatti, introdotto uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi, per un periodo di 24 mesi, a carico del datore che assume a tempo indeterminato un lavoratore domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

 

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