La Super ACE (Aiuto alla Crescita Economica) prevista dall’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 73/2021 si applica al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020. L’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione letterale della norma con la risposta a interpello n. 32/2024. Condivisibile, dunque, la soluzione interpretativa prospettata dalla società che con l’istanza di interpello chiedeva di conoscere quale fosse la corretta interpretazione dell’articolo 19 del Decreto “Sostegni Bis”. In particolare, la contribuente riteneva che l’utile dell’esercizio 2021, destinato a riserva, contasse nell’esercizio 2022 quale incremento rilevante ai fini dell’agevolazione in oggetto, fino a concorrenza dell’importo di 5 milioni di euro previsto dalla norma. Secondo l’istante, la formulazione letterale della norma citata non lascia spazio a dubbi e, dunque, nel caso rappresentato il periodo di imposta “successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020” è quello iniziato il 1° gennaio 2022 e chiuso il 31 dicembre 2022. Dello stesso avviso, l’amministrazione finanziaria; si ricorda che la norma citata prevede un rafforzamento dell’ACE “ordinaria” (ACE innovativa) “al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica”. Il rafforzamento dell’agevolazione, definito nel comma 2 dell’articolo 19, consiste, dunque: “nella determinazione della base ACE calcolata prendendo a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente (2020 per i soggetti “solari”); nell’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15%; nella rilevanza degli incrementi cel capitale proprio a partire dal 1° giorno del periodo di imposta a prescindere dalla data di effettuazione del conferimento; e, infine, nella previsione di un limite massimo di 5 milioni di euro”. Nel caso esaminato dalle Entrate, viene riconosciuto il beneficio per “il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020”, fermo restando che “il tasso di rendimento nozionale, pari al 15%, da applicare ai fini del calcolo dell’agevolazione Super ACE non dovrà essere ragguagliato alla durata del periodo di imposta superiore a dodici mesi come invece previsto nella determinazione dell’ACE ordinaria”. E ciò perché nell’agevolazione “rafforzata” il meccanismo di ragguaglio – conclude l’Erario – si applica solo nei casi di “periodo d'imposta inferiore all’anno, ma non opera in caso di periodo di imposta superiore all’anno solare”.
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