Rilasciate dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni operative ai propri Uffici, alla luce della revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) operata dagli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 216/2023 che attuano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della Delega fiscale. Nella circolare n. 2/E del 6 febbraio scorso, l’Erario ha proposto uno schema per il calcolo dell’IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d’imposta 2024, vista la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive IRPEF disposta dal provvedimento legislativo: 23% per i redditi fino a 28.000 euro; 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43% per i redditi che superano i 50.000 euro. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa diffuso lo scorso 6 gennaio, i Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF. A corredo del documento di prassi, presente anche una tabella utile per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, poiché il decreto legislativo ha previsto, sempre per il 2024, l’aumento a 1.955 euro della detrazione contemplata dall’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR. Invece, con riferimento al trattamento integrativo riconosciuto ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore ai 15.000 euro (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023), l’Agenzia ha ricordato che il citato trattamento può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, risulti “di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Previsione che mira a “neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 216/2023, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti i quali, in base alla disciplina a regime, ne sono invece destinatari”. Uno dei requisiti per l’attribuzione del trattamento integrativo – si legge ancora nella circolare – è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per gli stessi redditi. Con riferimento, invece, alla riduzione di 260 euro della detrazione dell’imposta lorda, spettante per il 2024 e in relazione ad alcuni oneri sostenuti da contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a 50.000 euro (art. 2, D.Lgs. n. 216/2023), l’Agenzia ha precisato che la stessa riduzione deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la “detrazione di cui al presente articolo spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro”. Proprio in merito a quest'ultimo caso, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del citato art. 15, comma 3-bis, del TUIR. Il documento di prassi, infine, passa in rassegna le disposizioni del decreto legislativo relative all’adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF (art. 3) e all’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE) contemplata dall’art. 5.
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