Istituiti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio scorso, i codici tributo “8158”, “8159” e “8160” per la restituzione spontanea, tramite modello F24 ELIDE, del contributo a fondo perduto non spettante, relativo al Superbonus 90%, e concesso ai contribuenti con un reddito non superiore a 15.000 euro per sostenere le spese relative a interventi edilizi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari (art. 9, comma 3, D.L. n. 176/2022). Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023, erano stati definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo in argomento; mentre con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332648 del 22 settembre 2023 erano stati fissati il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento del beneficio. In particolare, nel provvedimento in esame si chiarisce che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, i codici tributo – ha specificato l’Agenzia – sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, nella sezione “CONTRIBUENTE” dove sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento e nella sezione “ERARIO ED ALTRO” dove nel campo “importi a debito versati” viene indicato l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice indicato.
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