Pubblicati altri 3 decreti attuativi della delega per la riforma fiscale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024, sono stati pubblicati tre decreti legislativi, attuativi della delega conferita al Governo, con la Legge 9 agosto 2023, n. 111, per la riforma fiscale e per la revisione del sistema tributario.
In particolare, sono stati pubblicati:
- il Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, con modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. . Il provvedimento interviene sulla “legge-manifesto” emblematica nell’ambito tributario, introducendo l’autotutela obbligatoria e facoltativa, a seconda che l’illegittimità dell’atto sia manifesta o meno ed obbligando persone fisiche e società di persone in contabilità semplificata che intendono presentare istanza di interpello a consultare, preventivamente, una banca dati, contenente gli atti interpretativi.
- il Decreto Legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, con disposizioni in materia di contenzioso tributario. Le norme in questione, il cui fine principale è la riduzione delle liti e dei loro tempi di definizione, entrano in vigore dal 4 gennaio. Tra le novità, ispirate a una maggiore digitalizzazione del processo, segnaliamo, poi, l’introduzione della discussione da remoto, anche se richiesta da una sola parte, e l’applicazione di sanzioni per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche, la possibilità di attivare la conciliazione giudiziale in Cassazione
- il Decreto Legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023, con disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Il nuovo regime sulla cooperative compliance prevede il rafforzamento dell’istituto preventivo che garantisce importanti vantaggi sia per le imprese che per il fisco. Partito nel 2013 con un progetto pilota, l’adempimento collaborativo è stato poi definito dal Dlgs n. 128/2015. Lo scopo prioritario dell’istituto è instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione per prevenire situazioni di rischio fiscale attraverso un’interlocuzione congiunta delle due parti su elementi di fatto.
INPS
Con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, l’INPS ribadisce quanto già affermato riguardo agli effetti dei periodi di fruizione di congedo straordinario retribuito – di cui all’art. 42, comma 5 del Decreto legislativo n° 151/2001 – sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, e cioè: - i periodi di fruizione di congedo straordinario non sono utili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto” (art. 42, comma 5-quinquies, Dlgs. n. 151/2001); – durante la fruizione, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (art. 42, comma 5ter, Dlgs n. 151/2001): tali sono i ratei della 13^ mensilità ed eventuale 14^ (nonché gratifiche, indennità, premi, ecc.) che dunque sono già corrisposte poiché comprese nel calcolo dell’indennizzo. In conclusione, INPS riassume affermando “Durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”.
Gestione dei percorsi formativi per SFL
L’INPS con il messaggio n. 27 del 3 gennaio 2024, fornisce ulteriori indicazioni in merito al supporto per la formazione e il lavoro, la nuova prestazione attiva dallo scorso settembre che garantisce alle persone tra i 18 e i 59 anni, considerati occupabili e in possesso di specifici requisiti, un’indennità mensile di 350 euro per la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro. Nello specifico, l’Istituto si sofferma sulle condizioni da rispettare per ottenere il pagamento dell’indennità. I richiedenti, in seguito alla presentazione della domanda, sono tenuti ad iscriversi sulla piattaforma SIISL per avviare il percorso di attivazione.
Domande di Assegno di inclusione (ADI) - Disposizioni per i Primi pagamenti
L’INPS, con il messaggio n. 25 del 3 gennaio 2024, comunica l’avvio del pagamento dell’Assegno di Inclusione. Dal mese di gennaio 2024 verranno avviate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti:
- per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti verranno disposti dal giorno 26 gennaio 2024;
- per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio; dal giorno 27 febbraio verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio); pertanto, il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche della mensilità di gennaio;
- per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.
Esonero contributivo contratti di solidarietà
L’INPS, con il messaggio n. 5 del 2 gennaio 2024, ha fornito l’elenco delle imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. n. 608/1996), connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS. Si tratta delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e quindi ammesse alla fruizione dello sgravio, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2023.
L’INPS, con il messaggio n. 15 del 2 gennaio 2024, informa che non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda per l’Assegno unico e universale 2024, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta Inoltre, il messaggio comunica il nuovo Calendario dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno 2024.
L’INPS, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. La circolare ricorda prima di tutto che il decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023. Lo stesso decreto ha anche previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Pertanto il trattamento minimo di pensione è pari a 567,94 euro per l’anno 2023 mentre è determinato in 598,61 euro per il 2024.
Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo
L’INPS, con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, fornisce le istruzioni in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché indicazioni in materia di regime contributivo per la categoria di lavoratori interessata. n particolare, l’art. 1 introduce l’indennità in argomento con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità. Il medesimo D.Lgs. 175/2023, all’art. 8, prevede che l’indennità a favore della categoria di lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l’anno 2022, a seguito di domanda da presentarsi all’INPS, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 2023, in presenza dei requisiti di cui al paragrafo 3 della circolare 2/2024.
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2024
L’INPS, con la circolare n. 3 del 3 gennaio 2024, comunica le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari nel 2024. Le indennità sono state aggiornate in base alle percentuali indicate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 20 novembre 2023. L’aggiornamento degli importi riguarda anche le indennità giornaliere per gli assicurati contro la tubercolosi e spettanti in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024
Con la risoluzione n. 1, del 4 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate comunica gli importi dovuti per l’anno 2024 per il canone TV per chi sceglie il pagamento annuale, semestrale o trimestrale, ma anche per le altre casistiche che possono presentarsi. Gli importi del canone Tv dovuto per quest’anno, modificati in conseguenza della riduzione, per l’anno 2024, da 90 a 70 euro per l’abbonamento a uso privato stabilita dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 19, legge n. 213/2023). Nulla cambia dal punto di vista pratico per i cittadini per i quali l’addebito del canone avviene direttamente nella bolletta dell’energia elettrica o per i pensionati che hanno scelto di addebitare il canone sulla pensione, che si vedranno semplicemente trattenere un importo inferiore dall’impresa elettrica o dall’ente previdenziale. Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l’intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.
AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERPELLI
In un lavoro di sostituzione delle persiane e degli infissi, il tecnico abilitato incaricato di attestare la congruità delle spese dell’intervento trainato dovrà fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa. È irrilevante quindi il listino prezzi regionale aggiornato successivamente alla data dell’acquisto.
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - CIRCOLARI
Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 integra l’elenco allegato alla circolare n. 9/1993 dei comuni i cui terreni agricoli sono interamente esenti dall’Imu in risposta alla richiesta di inclusione nell’elenco dei territori agevolati presentata dal comune siciliano di Campofelice di Fitalia in provincia di Palermo al Mef il 20 luglio 2020.