Pronto il codice tributo “7053” per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive per il Covid-19, introdotto dall’art. 1, comma 117, della legge n. 178/2020. Si tratta del credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale strettamente funzionali all’esercizio dell’attività. L’istituzione del codice, denominato “Credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione – articolo 1, comma 117, della legge 30/12/2020, n. 178”, è stata resa nota dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E del 19 dicembre scorso, nella quale ha ricordato che le disposizioni attuative dello stesso credito d’imposta sono state definite con il decreto del 1° luglio 2022 dell’allora Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze. Lo stesso provvedimento, inoltre, ha previsto l’invio all’Erario, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Ciascun beneficiario o cessionario – si precisa nel documento di prassi – può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. Nella risoluzione, infine, si evidenzia che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del citato decreto interministeriale, l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, “pena lo scarto del modello F24”.
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