La violazione dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti può essere regolarizzata con il ravvedimento speciale. La regolarizzazione può avvenire tramite la rimozione della violazione e il versamento delle relative sanzioni, in forma rateizzata se la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023 o in un’unica soluzione se il versamento venga eseguito entro il 20 dicembre 2023. A condizione che la compensazione dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 e purché la dichiarazione risulti regolare, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento. Con la risoluzione n. 67 dello scorso 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’istituto disciplinato dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022, di cui il legislatore ha fornito interpretazione autentica con l’articolo 21 del Decreto Bollette (D.L. n. 34/2023). La norma di interpretazione autentica – si legge nel documento di prassi – ha chiarito che sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, “in generale tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.472/97, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata”. Sono escluse, dunque, le violazioni commesse nei casi di omissione di dichiarazione e “relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale”. La risoluzione chiarisce inoltre quali sono i criteri di individuazione delle violazioni cui si applica l’istituto in esame. Come già accennato, “sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti». Con riferimento all’indebito utilizzo di un credito d’imposta, “ciò che rileva è il momento di commissione della violazione e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale”. Sono invece “sempre escluse” dal ravvedimento speciale - conclude l'amministrazione finanziaria - le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.
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