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Lunedì, 11 Dicembre 2023 10:20

Le Novità Normative della Settimana dal 4 al 10 dicembre 2023

Decreto immigrazione convertito in legge

Con la legge del 5 maggio 2023, n. 50, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale  del 4 dicembre 2023 viene convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

In particolare in tema di immigrazione il testo presenta una serie di importanti novità, tra cui:

  • la sostanziale reintroduzione del permesso umanitario con la nuova ridefinizione del permesso per “protezione speciale”;
  • l’ampliamento dei casi di convertibilità per alcune tipologie di permessi di soggiorno in permessi per lavoro;
  • l’iscrizione all’anagrafe anche per i richiedenti asilo; 
  • il ripristino di un sistema di accoglienza e integrazione a cui possono, nuovamente, accedere anche i richiedenti asilo;
  • con la modifica dell’art. 3 c.4 del T.U. sull’immigrazione, si stabilisce il principio che le quote d’ingresso dei cittadini stranieri per lavoro non siano vincolate all’assenza di un piano di programmazione triennale dei flussi, ma stabilite sulla base delle esigenze reali del mercato del lavoro;
  • l’introduzione del nuovo sistema di accoglienza e integrazione (SAI) che, come il precedente sistema (SPRAR), ripropone un modello di integrazione diffuso sul territorio con il pieno coinvolgimento dei Comuni italiani.

 

Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023, il Decreto Legislativo 30 novembre 2023, n. 175, con il riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro dellavoro del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo».

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  •  aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

 

 

INPS

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Precisazioni

L’INPS, con il messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023, fornisce alcune precisazioni riguardo l’indennità di discontinuità  in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, ai sensi del decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023. L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1  gennaio 2024. L'Istituto specifica che, in via transitoria, l’art.8 del decreto legislativo n.175/2023 prevede la possibilità per i potenziali beneficiari di presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023. Quanto al regime ordinario, a far data dal 01/01/2024, i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Pertanto, le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.

 

Prestazioni occasionali – nuove modalità di alimentazione del portafoglio elettronico

Con il Messaggio n. 4380 del 6 dicembre 2023, l'INPS comunica alcune novità sulle modalità di alimentazione del portafoglio telematico per il Libretto Famiglia e contratto di prestazione occasionale.

Si tratta ricordiamo del versamento preventivo della provvista finanziaria destinata al versamento del compenso al prestatore del lavoro ai costi previdenziali e di assicurazione INAIL e per i costi di gestione, da parte di INPS 

Nel Messaggio, l'INPS rende noto anche che a partire da dicembre 2023, sull'AppIO e su MyINPS è attiva una nuova funzionalità di notifica per le comunicazioni destinate agli utilizzatori del Libretto Famiglia e ai relativi prestatori di lavoro.

 

Comunicazione del reddito annuo presunto per il 2024 ai fini dell’erogazione della prestazione NASpI

L’INPS, con il messaggio n. 4361 del 5 dicembre 2023, ricorda che per le prestazioni di disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024.

Tale adempimento è indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l’anno 2024 è pari a “zero”.

In assenza della predetta comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa al 31 dicembre 2023.

Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

 

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Prime indicazioni

L’INPS, con il messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023, fornisce le prime indicazioni circa l’indennità di discontinuità prevista a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo da parte del Decreto legislativo n. 175, del 30 novembre 2023.

L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

I possibili fruitori dell’indennità di discontinuità sono i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005, lett. a);
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
    • lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO

Riduzione dei premi e contributi per l’anno 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 8 novembre 2023, concernente la “Riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024”.

la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare alle tipologie di premi e contributi, nelle more della loro revisione, per l’anno 2024, è pari al 15,11%.

 

Figura del preposto. Chiarimenti

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con  l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, ha precisato che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

 

 

INAIL

Medici radiologi: retribuzione convenzionale e rivalutazione prestazioni economiche

Con la circolare n. 54 del 6 dicembre 2023. L'INAL informa che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 132 su proposta del Commissario Straordinario, nonché sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo accertata dall’Istat intervenuta rispetto agli anni precedenti, è stata determinata con decorrenza 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici radiologi.

 

Autoliquidazione 2023-2024. Servizio “Comunicazione Basi di Calcolo”

L’Inail, con l’istruzione del 4 dicembre 2023, comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2023/2024 è disponibile in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 5 dicembre 2023.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

I servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 5 dicembre 2023 in www.inail.it – Servizi Online.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023, precisa che l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo Tfr, da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno, può essere determinato, anziché con il metodo storico, sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo Tfr nell’anno in corso.

 

Ravvedimento speciale. Chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67 del 6 dicembre 2023, chiarisce che il  ravvedimento speciale, introdotto e disciplinato dal Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022) e “interpretato” dall’articolo 21 del Dl n. 34/2023 (decreto “Bollette”) può essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni relative all’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, in riferimento alle quali sono irrogabili le sanzioni previste dalla legge (ex articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs n. 471/1997), ridotte a un diciottesimo del minimo edittale

 

Modifiche al regime forfetario. Precisazioni

Con la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche al regime forfetario apportate dalla legge di Bilancio 2023: dopo una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, il documento di prassi illustra le modifiche apportate dalla legge n. 197/2022 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime. Nel documento di prassi viene fornita anche risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori in relazione alle modifiche normative.

 

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello“F24”, dei contributi a Inarcassa

Con la risoluzione n. 66 del 4 dicembre 2023, l’Agenzia istituisce 11 causali contributo per consentire agli iscritti all’Inarcassa di versare i contributi previdenziali e assistenziali. Le causali sono istituite a seguito del decreto del Mef e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto i versamenti unitari e la compensazione anche per tale cassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e Inarcassa che ha regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi dovuti dai professionisti iscritti.