I beneficiari del Reddito di cittadinanza per i quali il sussidio sia stato sospeso per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Lavoro, ma che risultano ancora in carico dai servizi sociali e/o centri per l’impiego, fino al prossimo 31 dicembre potranno beneficiare degli interventi finanziabili con la quota servizi del Fondo povertà 2018-2020 e 2021-2023, destinata al rafforzamento degli stessi servizi sociali di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2017. Per i percettori dell’Assegno di Inclusione, invece, la previsione di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 48/2023 trova attuazione solo a partire dal 1° gennaio 2024, data istitutiva della nuova misura di contrasto alla povertà. È quanto si legge nella nota n. 15471 pubblicata il 14 novembre scorso sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove si precisa che nei confronti dei beneficiari del Reddito per i quali la prestazione sia stata sospesa per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, “è ammessa la prosecuzione degli interventi di inclusione sociale nel caso fossero già previsti o rappresentino una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario. In questi casi, la spesa che ne deriva, può essere posta a carico della quota del Fondo di povertà”. Per quanto riguarda i Progetti utili alla collettività (PUC) – ha sottolineato il Dicastero – è consentito il finanziamento a valere sul Fondo povertà dei citati Progetti a titolarità dei Comuni previsti nell’ambito dei Patti per l’inclusione sociale e, per analogia, nei Patti per il lavoro. Ma anche di quelli ai quali parteciperanno le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito nel 2023 che intendano svolgere i PUC su base volontaria, per un periodo non superiore a 6 mesi; i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), che richiedano di partecipare volontariamente ai PUC. Nella nota, infine, si chiarisce che per effetto del decreto direttoriale n. 272/2023 le coperture assicurative Inail per partecipare ai PUC sono state estese ai percettori del Reddito che abbiano terminato il periodo di erogazione del sussidio nel 2023 e aderiscano volontariamente ai Progetti per un periodo massimo di 6 mesi. Compresi, in questo caso, anche i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipino volontariamente ai PUC nelle more della definizione del decreto di cui all’art. 6, comma 5-bis, del Decreto Lavoro.
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