I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali in agricoltura svolte nel limite di 45 giornate – ai sensi della legge di Bilancio 2023 – e in concomitanza alla fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, sono cumulabili con le stesse indennità che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 22/2015. Il chiarimento giunge dall’Inps, con la circolare n. 89 del 7 novembre scorso, nella quale si specifica che il beneficiario di NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, fermo restando il limite dei 45 giorni, senza obbligo di comunicazione all’Istituto dei compensi derivanti dalle stesse, esenti tra gli altri da qualsiasi imposizione fiscale come disposto dall’art. 1, comma 349, della stessa legge di Bilancio. Nel documento di prassi, inoltre, si ricorda che la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola. Sempre con riferimento alle prestazioni in esame, l’Inps provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo, ai sensi dell’art. 1, comma 345, della legge n. 197/2022.
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