Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre scorso, il D.Lgs. n. 152/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 17 novembre, apporta delle modifiche all’art. 27-quater del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio della Carta blu UE. Le modifiche approvate – aveva già specificato il Ministero del Lavoro in una nota del 18 ottobre scorso – mirano ad ampliare la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu UE, intervenendo sui requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso, e a modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore. Ma anche a rafforzare l'impiego e il reimpiego, prevedendo, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata e, dall'altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione. Il nuovo comma 1 prevede che l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi sia consentito ai lavoratori stranieri altamente qualificati in possesso del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito; dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza di livello paragonabile al titolo d’istruzione superiore di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante. Con riferimento alla domanda di nulla osta al lavoro per tali lavoratori, il datore in sede di presentazione dell’istanza deve indicare, pena il rigetto della stessa, la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 6 mesi per lo svolgimento di un’attività lavorativa; il titolo d’istruzione del lavoratore; la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007 posseduti dallo straniero; l’importo della retribuzione annuale, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 5). Come stabilito, invece, dal nuovo comma 13, il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi 12 mesi di occupazione legale sul territorio nazionale, dovrà svolgere esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE; e inoltre, potrà esercitare in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo. Modificate anche le previsioni per gli stranieri titolari di Carte blu UE rilasciate da un altro Stato membro, i quali possono fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un’attività professionale per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni; oppure superiore a 90 giorni qualora siano decorsi 12 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, senza necessità del visto e previo rilascio del nulla osta (comma 17).
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