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Venerdì, 27 Ottobre 2023 09:56

Infortuni sul lavoro: nuove istruzioni sulla sospensione del termine di prescrizione del diritto alle prestazioni

Aggiornate le istruzioni operative sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. n. 1124/1965 (articolo 111, comma secondo). D’ora in avanti, nei contenziosi contro l’istituto assicuratore il termine di prescrizione triennale resta sospeso “fino a che il procedimento di liquidazione delle prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso”. A renderlo noto l’Inail con la circolare n. 44/2023, pubblicata lo scorso 23 ottobre. L’istituto, dopo aver passato in rassegna l’iter giurisprudenziale in materia, aggiorna le istruzioni aderendo all’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 11928/2019). Applicando tale principio, “la prescrizione non può più essere validamente eccepita e le strutture territoriali devono concludere il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto”. L’adozione del provvedimento espresso determina dunque “la cessazione della sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’assicurato”. Secondo un recente principio di diritto affermato dai giudici di legittimità con la sentenza n. 29532/2022, il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali “resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore”. Il termine di prescrizione riprende - si legge nella circolare - a partire dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato”. Sono di conseguenza superate - precisa l'Inail - le istruzioni operative contenute nella circolare n. 42/2013.


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