Aggiornate le istruzioni operative sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. n. 1124/1965 (articolo 111, comma secondo). D’ora in avanti, nei contenziosi contro l’istituto assicuratore il termine di prescrizione triennale resta sospeso “fino a che il procedimento di liquidazione delle prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso”. A renderlo noto l’Inail con la circolare n. 44/2023, pubblicata lo scorso 23 ottobre. L’istituto, dopo aver passato in rassegna l’iter giurisprudenziale in materia, aggiorna le istruzioni aderendo all’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 11928/2019). Applicando tale principio, “la prescrizione non può più essere validamente eccepita e le strutture territoriali devono concludere il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto”. L’adozione del provvedimento espresso determina dunque “la cessazione della sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’assicurato”. Secondo un recente principio di diritto affermato dai giudici di legittimità con la sentenza n. 29532/2022, il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali “resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore”. Il termine di prescrizione riprende - si legge nella circolare - a partire dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato”. Sono di conseguenza superate - precisa l'Inail - le istruzioni operative contenute nella circolare n. 42/2013.
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