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Martedì, 24 Ottobre 2023 13:22

Fondo solidarietà trasporto aereo: così il pagamento della CIGS

Dopo la circolare 61/2022, arrivano ulteriori indicazioni dall’Inps in merito all’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Lo comunica l’Istituto di previdenza e assistenza con la circolare n. 87 dello scorso 17 ottobre. Dopo aver ripercorso i recenti indirizzi ministeriali sul periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, l’Inps chiarisce che per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in esame, il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per calcolare la retribuzione lorda di riferimento, “sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili”. Pertanto, “nel caso in cui nei dodici mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mesi retribuiti”. Nell’ipotesi in cui - continua l’Istituto - il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante “nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo mobile”.

Per tutte le istanze presentate prima della data di pubblicazione della circolare restano invece valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento e le precisazioni di cui alla circolare n. 97 del 1° giugno 2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore. Per la corretta esposizione nel flusso Uniemens della retribuzione mensile, l’Istituto spiega che bisogna attenersi alle indicazioni contenute nella circolare n. 61/2022 (paragrafo 4). In particolare, si precisa che “nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, utilizzato per la denuncia della retribuzione mensile, le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero. In presenza di denunce Uniemens individuali, riferite a porzioni di mese, la retribuzione non andrà calcolata in rapporto all’intero mese, ma al numero di giorni cui la denuncia si riferisce”. Per dare infine piena operatività al nuovo processo illustrato nella circolare 61/2022, a partire dal 1° aprile 2023, all'atto di presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo. Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito dell’Inps, scrivendo sul campo "Ricerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Cliccando su "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come "Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l'autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio domande assegno emergenziale".

 

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