Aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate a utilizzare i servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dalle Entrate per conto dei deleganti.
A stabilirlo, la stessa amministrazione finanziaria con il provvedimento direttoriale prot. n. 373040/2023, pubblicato lo scorso 17 ottobre, che modifica il precedente provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018. Considerata l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfettario, disposta dal DL n. 36/2022, il provvedimento in esame prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione Iva, “ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente”.
Nel dettaglio, il punto 4.5.2 è sostituito dal seguente: “l’attivazione delle deleghe comunicate con le modalità di cui al punto precedente è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati al punto 6.1 e contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o per i soggetti che operano in regime di vantaggio ovvero in regime forfetario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega”. Tra le altre modifiche, anche quella sugli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega e che sono “l’importo corrispondente al volume d’affari e gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito”. Nel caso invece dei soggetti che operano in regime di vantaggio ovvero in regime forfettario, gli elementi di riscontro sono “l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM e l’importo corrispondente al reddito complessivo”.
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