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Mercoledì, 13 Settembre 2023 11:07

Definizione agevolata delle liti pendenti: come “rigenerare” il credito IVA

Il contribuente che intende “rigenerare” il credito IVA, ­da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell'imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla controversia. Una volta versata separatamente l’imposta dovuta sarà possibile accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti per le sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 422/2023 nella quale specifica che il contribuente potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023, l'importo del credito IVA versato, corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti. La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ai sensi del comma 191 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, mediante la sola presentazione della domanda. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ricorda che con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 30294/2023 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità di attuazione della misura deflattiva in commento, prevedendo, al punto 6, che la definizione si perfezioni con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5 del provvedimento. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L'eventuale diniego della definizione agevolata – si legge nel documento di prassi – deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

 

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