Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai bonus edilizi. Con la circolare n. 27/E del 7 settembre scorso, l’Erario ha fornito indicazioni sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni), alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura prevista dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020. Il decreto, infatti, ha introdotto, salvo determinate deroghe, il divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, delineando un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta. E, inoltre, ha previsto particolari fattispecie di remissione in bonis. Nel documento di prassi, si ricorda che sconto e fattura e cessione del credito risultano ancora possibili per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Ma anche per le spese dedicate agli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Per quanto riguarda, invece, il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito delineato dal provvedimento, nella circolare si specifica in quali casi non ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questo dimostri congiuntamente di aver acquisito il credito e di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito stesso (art. 121, comma 6-bis, D.L. n. 34/2020). Con riferimento alla remissione in bonis, questa opera in due casi. Nel primo caso per omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022; mentre nel secondo caso se il contratto di cessione del credito d’imposta non è stato concluso entro il 31 marzo 2023 con uno dei soggetti qualificati, elencati nel provvedimento. In quest’ultima ipotesi l’invio della comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. Riepilogati, infine, modalità e termini per il versamento dell’importo di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.
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