L’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo per l’accesso alla pensione anticipata cd. “Opzione donna”, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento – anche parziale – dell’onere del riscatto della laurea “a percentuale” dei periodi ante 1996, non preclude il riconoscimento del diritto all’accesso alla pensione anticipata, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda. Questo accade se l’esercizio della facoltà e l’istanza per il riscatto siano avvenute entro il 20 dicembre 2021 e se il perfezionamento dei requisiti d’accesso, alla data di presentazione dell’istanza di riscatto, abbia tenuto conto anche della contribuzione da riscattare. Così l’Inps con il messaggio n. 2547/2023 con cui comunica che le domande per “Opzione donna” saranno esaminate in base alle indicazioni fornite con il citato messaggio, riesaminando quelle finora respinte.
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