Dal 21 giugno scorso, il tasso d’interesse dovuto per le rateazioni dei debiti con l’Inail per premi assicurativi e accessori è pari al 10%, mentre per le sanzioni civili è pari al 9,50%. Lo comunica l’Inail, con la circolare n. 29 del 19 giugno scorso, nella quale ha specificato che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 21 giugno sono determinati applicando il nuovo tasso d’interesse; nessuna variazione, invece, per le rateazioni già in corso per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza e contenuti nell’allegato 2 al documento di prassi. L’Istituto, infatti, ha recepito le modifiche introdotte dalla Banca Centrale Europea che, con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023 ha fissato al 4% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nella circolare, inoltre, si precisa che in materia di sanzioni civili si applica il tasso del 9,50% per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero oppure per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo. Ai fini della riduzione della sanzione civile nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica un tasso di interesse del 5% sulle operazioni di rifinanziamento, che sale al 7% in caso di evasione.
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