Le imprese “energivore”/“gasivore” e “non energivore”/“non gasivore” destinatarie del credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti possono ricorrere all’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 16/2012, in caso di mancata comunicazione dell’importo dei crediti d'imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 a patto che la violazione non sia stata accertata dal Fisco o non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative di accertamento. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, nella quale chiarisce che poiché i crediti d’imposta in esame, relativi al terzo e quarto trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con F24 entro il 30 settembre 2023, la remissione in bonis - che devenecessariamente precedere l’utilizzo del credito - non può essere effettuata oltre la stessa data. Inoltre, precisa l'Agenzia, l’adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 176/2022 è di natura formale e non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti in oggetto. Nel documento di prassi si specifica, infatti, che la sua omissione non ne inficia l'esistenza, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023. Per procedere all'invio della comunicazione oltre il termine, si segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.
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