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Lunedì, 19 Giugno 2023 16:29

Formazione RLS stabilita dai CCNL

La durata minima, le modalità e i contenuti specifici dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sono stabiliti dal Contratto collettivo nazionale. La formazione, inoltre, deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza costi aggiuntivi per i lavoratori. Lo chiarisce la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 3/2023. La Regione autonoma della Sardegna ha chiesto chiarimenti in merito “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal D.Lgs. n. 81/2008”. La Commissione ricorda che l'art. 37 del citato decreto già prevede in maniera esplicita la durata minima di 32 ore iniziali per i corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dispone che modalità, durata e contenuti specifici di formazione, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. Inoltre, specifica che, delle 32 ore di durata minima, 12 riguardano i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, con verifica di apprendimento. Infine, richiamando il comma 12 dell’articolo 37, la Commissione specifica che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

 

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