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Venerdì, 09 Giugno 2023 11:45

Infortuni dei RLS tutelati dall’Inail

Con la circolare n. 23/2023 l’Inail è intervenuto fornendo ulteriori chiarimenti in merito agli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, precisando che gli stessi sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. L'Istituto, in particolare, ha chiarito che l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro, svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda. Infatti, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori. Al riguardo l’Inail ha specificato che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva, che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa salvo che si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento sia riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore. In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, al quale sono riferite le stesse attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, ma le cui funzioni sono esercitate con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto. Pertanto, eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Nella circolare è stata anche chiarita la tutelabilità degli infortuni accaduti al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che deve essere individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e su iniziativa degli stessi, in contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (come nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno) e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Anche in questo caso eventuali eventi lesivi sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Infine, è stato inoltre precisato che tutti i rappresentanti della sicurezza sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria dipendenti in base alla classificazione delle lavorazioni principali esercitate dal datore di lavoro. "In sostanza - si legge nel documento di prassi - il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, senza necessità di classificare autonomamente l’attività in discorso". Pertanto, "gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi".

 

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