In tema di somministrazione di lavoratori a tempo determinato per le attività stagionali (Capi III e IV del D.Lgs. n. 81/2015), le c.d. deroghe numeriche devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento. In assenza di CCNL “troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti”. Lo rende noto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la nota n. 716 del 26 aprile scorso precisa come sia proprio il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.
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