Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 la legge n. 49 del 21 aprile 2023 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in vigore dal prossimo 20 maggio. Ilprovvedimento, che riguarda i professionisti iscritti a Ordini e collegi professionali ed i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sancisce all'art.1 il concetto di equo compenso, che deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali. Il riferimento, in particolare per i professionisti ordinistici, è ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del DL n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2012. All'art. 2 si precisa che la nuova normativa si applica alle prestazioni professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Sono ricomprese anche le prestazioni rese dai professionisti in favore della P.A. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175/2016. Tra le novità introdotte con questa legge la nullità delle clausole che non prevedono per i professionisti un compenso proporzionato all’opera prestata, ai costi sostenuti e agli importi stabiliti dai parametri, nonché le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto oppure che consentano al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto. Qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 della legge n.49/2023 può, infatti, essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale competente. In tal caso - si legge all'art. 4 - il giudice ridetermina il compenso dovuto e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. All'art. 5 la possibilità degli Ordini e collegi professionali di proporre l’aggiornamento biennale dei parametri di riferimento delle prestazioni e di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che accetti un compenso che non sia equo e ragionevole. Al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni, la legge istituisce - all'art. 10 - l'Osservatorio Nazionale sull’equo compenso, che avrà il compito di monitorare e segnalare eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
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