L’Inps torna ad occuparsi delle misure di welfare aziendale previste daidecreti Aiuti bis e quater. Con il messaggio n. 1563/2023, che fa seguito alle indicazioni contenute nel messaggio n. 416 del 22 dicembre 2022 per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante nel flusso Uniemens, l’Istituto fornisce le Indicazioni operative per i datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata. Nel caso in cui sia necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di variazione in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza con l’indicazione dell'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora l'importo, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e/o superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno. L’incremento dell’imponibile dovrà essere denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”. I datori di lavoro dovranno, inoltre, effettuare il recupero dal lavoratore della differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. Nel caso in cui, invece, sia necessario recuperare la quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022, il datore di lavoro potrà recuperare l'eccedenza presentando un’istanza di rettifica tramite l’apposita funzionalità disponibile all’interno della Comunicazione Bidirezionale presente nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole, avendo cura di compilare il modello “07FB”. La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il prossimo 31 maggio, con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. Si dovrà, quindi, conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro pertinenza. L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di datore di lavoro cessato, essere richiesto a rimborso.
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