Rilasciate dall’Inps le istruzioni operative per gli adempimenti previdenziali relativi alla gestione dei lavoratori domestici e connessi all’esonero contributivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 nella misura del 50% per l'anno 2022, in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a seguito del loro rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno dal rientro al lavoro. L'agevolazione produce effetti, in realtà, anche per le lavoratrici domestiche madri rientrate al lavoro entro il 31.12.2022. L'Istituto, dopo aver riepilogato quanto disposto in materia nei precedenti documenti di prassi, con il messaggio n. 1552 del 28 aprile scorso ha chiarito l’iter procedurale che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio in questione per conto della lavoratrice interessata. Nel dettaglio, i datori dovranno inoltrare apposita domanda direttamente dal sito dell’Inps, attraverso il percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosicon la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE. Dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, si potrà procedere all’inserimento della relativa domanda. L’Inps ha ricordato, inoltre, che le domande di esonero possono essere presentate solo se il rientro al lavoro è avvenuto effettivamente tra il 1° gennaio 2022e il 31 dicembre 2022. In caso di accoglimento dell’istanza, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena – si legge nel messaggio – è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa. In questo caso, sarà necessario presentare istanza in via telematica, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 170/2011. Riepilogate, infine, in apposite tabelle, gli importi dei contributi che vedono l’applicazione dell’esonero del 50%, con e senza contributo addizionale di cui all'art. 2, comme 28, della legge n.92/2012, relativi all’anno 2022 ed i coefficienti di ripartizione validi per l'anno 2023.
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