INPS
Prestazioni economiche di invalidità civile al compimento della maggiore età. Precisazioni
Con Messaggio n. 1446 del 18 aprile 2023, l’INPS precisa che ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari.
Pertanto, non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’Istituto il modello “AP70” per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.
Qualora, invece, il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile.
L’Inps, con messaggio n. 1450 18 aprile 2023, ha confermato la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla vigente normativa anche in ipotesi di assunzioni effettuate all’interno del piano stabilito dal contratto di espansione.
Dopo una ricognizione normativa, tesa anche a ribadire come la legge di bilancio per l’anno 2022 abbia previsto per gli anni 2022 e 2023 la possibilità di accesso per le aziende che contano almeno 50 (o più dipendenti), anche per effetto di eventuali aggregazioni stabili di imprese, l'INPS conferma – sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – la possibilità di fruire di eventuali agevolazioni per assunzioni effettuate in attuazione del contratto di espansione.
Viene poi chiarito in via ulteriore che, in ipotesi di ricorso al contratto di espansione, è possibile fruire di eventuali agevolazioni anche laddove siano in atto riduzioni di orario.
Gestione fringe benefit. Flussi di variazione
L’Inps, con messaggio n. 1448 del 18 aprile 2023, pubblica le istruzioni operative circa la ricostruzione dei flussi UniEMens conseguentemente al conguaglio connesso ai Fringe Benefit.
La questione riguarda l’impatto sull’imponibile previdenziale derivante dall’elevazione a 3.000,00 € per l’anno 2022 dell’esenzione da imponibilità dei Fringe Benefit, ivi comprese le autovetture assegnate in uso promiscuo ai propri lavoratori.
Sul punto, l’Inps aveva già espresso mediante il messaggio 22 dicembre 2022, n. 4616 le modalità operative, consentendo alternativamente di operare nel flusso di dicembre 2022, ovvero in rettifica in quelli di gennaio o febbraio 2023, indicando in questa seconda ipotesi i dati utili ai fini delle rettifiche (periodo di riferimento, causale FRBI avente il significato Recupero Fringe Benefit art. 12 decreto legge 9 agosto 2022, n. 155, nonché l’importo dell’imponibile da detrarre).
Il messaggio Inps si inserisce in questa seconda fattispecie andando a comunicare che l’Inps ha completato la fase di ricostruzione dei flussi, propedeutica alla rimodulazione degli UniEMens relativi ai periodi pregressi interessati dalle rettifiche in oggetto, con conseguente rettifica degli imponibili originariamente dichiarati, alla luce delle somme non assoggettabili a contribuzione.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Indicazione del CCNL del settore sorveglianza antincendio comparativamente più rappresentativo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 687 del 19 aprile 2023, fornisce chiarimenti ad una istanza inoltrata dall’ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) al fine di specificare quale CCNL comparativamente più rappresentativo è applicabile al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio,
L’Ispettorato, in base al Codice dei contratti pubblici, afferma che deve ritenersi imprescindibile che le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni applichino il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e - aspetto ugualmente determinante - quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Alternativamente, in caso di applicazione di un diverso contratto devono essere applicate le medesime tutele normative ed economiche, oggetto della dichiarazione di equivalenza (art. 11, co. 4, DLgs n. 36/2023) e delle verifiche prescritte nelle ipotesi di offerte anormalmente basse (art. 110, DLgs n. 36/2023).
Ciò premesso, con riferimento al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che la contrattazione collettiva di riferimento a livello nazionale deve ritenersi riconducibile al “CCNL delle Guardie ai fuochi” e al “CCNL per il settore sorveglianza antincendio”. Resta ferma la possibilità di applicare un diverso contratto, purché siano garantite le medesime tutele normative ed economiche.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi
Con la circolare n. 10 del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla misura (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020), l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.
La circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl n. 34 del 2020 a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.
Inoltre, tenendo conto della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 2-ter del Dl n. 11/2023, viene previsto che per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 è possibile fruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA.
Conciliazione agevolata: i chiarimenti dall'Agenzia
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9 del 19 aprile 2023, si sofferma sulla conciliazione agevolata, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 17, comma 2 del Dl n. 34/2023 che ha esteso, fra l’altro, l’applicazione dell’istituto definitorio alle controversie pendenti alla data del 15 febbraio 2023, anziché al 1° gennaio 2023, e ha previsto lo slittamento della sottoscrizione dell’accordo al 30 settembre 2023, e non più al 30 giugno.
L’Agenzia, con riferimento alla pendenza della lite, ritiene sufficiente che a tale data, indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, non essendo richiesto per la definizione della lite che al 15 febbraio 2023 sussista anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.
Riguardo alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo o mediazione, decorsi i novanta giorni (articolo 17-bis, comma 2, Dlgs n. 546/1992) al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. La circolare precisa, inoltre, che, ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado.
Aiuti di stato non registrati le modalità per regolarizzarsi
L’Agenzia mette a disposizione del contribuente le informazioni che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019. Le novità nel provvedimento del 19 aprile 2023.
La procedura per regolarizzare l’anomalia riguarda la mancata registrazione delle agevolazioni concesse nei settori agricolo, forestale, rurale e della pesca e acquacoltura
L’Agenzia per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie trasmette una comunicazione contenente:
- il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
- il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.
Delega alla persona di fiducia, ora anche online
L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 17 aprile 2023, rende disponibile da giovedì 20 aprile 2023 una specifica funzionalità web per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la dichiarazione precompilata e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. In alternativa, si può delegare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due nuove modalità si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno: invio di una Pec o presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Viene estesa la durata della delega.
Modalità di fruizione dei bonus edilizi residui
Con il provvedimento del 18 aprile 2023, l'Agenzia delle entrate stabilisce le modalità per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per il Superbonus, il Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022). Fornitori e cessionari potranno comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga via web, attraverso una nuova funzionalità attiva dal 2 maggio 2023 all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Nel dettaglio, la disposizione, in deroga all'articolo 121 del Dl “Rilancio”, ha stabilito che i tax credit riguardanti le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, anziché secondo il calendario originario fissato per le stesse quote, previo invio di una comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria da parte del fornitore o del cessionario. La stessa norma ha previsto che le modalità attuative della misura siano definite con provvedimento dell’Agenzia.
Cambio valute estere: mese di marzo 2023
L' Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 18 aprile 2023, che riporta le medie dei cambi delle valute estere accertate a marzo 2023. I tassi, sono calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
L’aggiornamento periodico effettuato dalle Entrate ha rilevanza per le norme contenute nel Testo unico in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 297 del 18 aprile 2023 - Deleghe di pagamento a saldo zero – Presentazione tardiva
l’Agenzia conferma la correttezza dello scarto operato con riferimento a una delega di pagamento, tardiva rispetto all’originaria scadenza del tributo e, soprattutto, recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione. La presentazione dell’F24, infatti, non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell'obbligazione tributaria con la compensazione di un credito pregresso.
le istanze per le autorizzazioni ad ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovute qualora l'assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni nell'arco dell'anno solare, scontano il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio. Ugualmente è soggetto a bollo il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal direttore dell'Ater competente.
Risposta n. 300 del 21 aprile 2023 – Operazioni Italia–San Marino – Vendite a distanza
in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, anche ove quest'ultimo agisca indirettamente, un’operazione non può qualificarsi come vendita a distanza, per come prevista nel decreto Italia-San Marino, ma ricade fra le cessioni nei confronti dei privati, con conseguente assoggettamento ad Iva nella piccola Repubblica.
Risposta n. 301 del 21 aprile 2023 - Servizi sostitutivi di mensa aziendale
Con riferimento ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, se la Società offre ai Collaboratori un servizio qualificabile come mensa diffusa oppure sostitutivo di mensa aziendale (Ticket restaurant), è soggetto all'aliquota IVA nella misura del 4 per cento in sede di fatturazione della prestazione da parte del Ristoratore al datore di lavoro e l'IVA così addebitata è detraibile in capo al datore di lavoro.
AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINCIPIO DI DIRITTO
La percezione, da parte di docenti e ricercatori rientrati in Italia, degli assegni di ricerca esenti da Irpef non preclude l’applicazione delle misure sul rientro dei cervelli. In tal caso la tassazione agevolata decorre dal periodo di imposta in cui il ricercatore è rientrato o ha fatto ingresso in Italia, acquisendo anche la residenza.
ISTAT
TFR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di marzo che è pari a118,00. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di marzo è di 0,375000 %.