Sono in vigore dal 12 aprile scorso le nuove norme sulla cessione dei crediti fiscali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile scorso è stata, infatti, pubblicata la legge n. 38/2023 di conversione del D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni) recante misure urgenti e modifiche alla disciplina relativa alla cessione dei crediti prevista dal Decreto Rilancio. Numerose le modifiche e le conferme apportate nel corso dell’iter di conversione del provvedimento, che passa da 3 a 8 articoli. Nel dettaglio, è stato introdotto il nuovo art. 01, che proroga al 30 settembre 2023 il termine per accedere alla detrazione del 110% per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. All’articolo 1 viene introdotta, inoltre, una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, cessionari di crediti di imposta in relazione agli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2022, ad utilizzare tali crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Inoltre, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni non potranno essere cessionarie dei crediti derivanti dalle opzioni. All’articolo 2 resta invariato, invece, lo stop - in vigore dal 17 febbraio 2023 - dell’esercizio delle opzioni di cessione o sconto in fattura dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, che avverrà solo per gli interventi già in atto, per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la richiesta del titolo abilitativo nonché per quelli effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. Tali disposizioni non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche mentre restano valide per le spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati. Slitta, infine, al 30 novembre 2023 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni relative alla cessione dei crediti maturati nel 2022, per i contratti non ancora conclusi alla data del 31 marzo scorso, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012).
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