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Giovedì, 13 Aprile 2023 16:08

Sospensione dell'attività: le ipotesi di decadenza dopo l'archiviazione del Giudice

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione dell'attività aziendale a seguito del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale, ai sensi dell’art. 14, comma 16, D.Lgs. n. 81/2008. Nella nota n. 642/2023 si fa da subito presente che il comma 16 del citato art. 14 prevede che l’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dal D.Lgs. n.758/1994, fa decadere il provvedimento di sospensione, fermo restando il pagamento di somme aggiuntive. Ne deriva che, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, previste al comma 9 dell’art. 14. In caso di sospensione adottata esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, invece, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro, il decreto di archiviazione fa decadere il provvedimento sospensivo senza alcun nuovo adempimento per il personale ispettivo. Inoltre, prosegue l’INL nella nota, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato ma decaduto, la ripresa dell’attività lavorativa, successiva al decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14 (che prevede l’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione, adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro). Da ultimo, nel documento di prassi si esamina anche il caso in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte e, successivamente, venga adottato il decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria. In tal caso l'archiviazione non fa venire meno l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva dovuta, maggiorata del 5%. "Obbligo che rimane fermo - precisa l'Ispettorato - in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività".

 

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