///**/
Martedì, 04 Aprile 2023 15:00

Gli aiuti del Decreto Bollette per famiglie e imprese

In vigore dal 30 marzo scorso, il D.L. n. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo scorso, che contiene misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Il provvedimento, composto da 25 articoli suddivisi in 4 Capi, rafforza il bonus sociale e crediti d'imposta per energia e gas e riscrive il calendario delle sanatorie introdotte dalla legge di Bilancio 2023 nell’ambito della Tregua Fiscale. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale vengono, infatti, riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con ISEE pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro (art. 1). Fino al 30 giugno 2023 viene disposto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 4). Si dà tempo, inoltre, fino al 31 ottobre 2023 per regolarizzare le violazioni formali mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Per quanto riguarda il ravvedimento speciale, il termine di pagamento della prima rata slitta al 30 settembre 2023; inoltre, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo sulle restanti sette rate, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024 e 20 dicembre 2024 (art. 19). Tra le altre novità, diventano definibili, ai sensi dell’art. 1, commi 206-211, della legge di Bilancio 2023, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 nelle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (art. 17). Modificati anche i termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, per cui la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti slittano dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 (art. 20). Inserita nel D.L. n. 34/2023 anche una norma d’interpretazione autentica per cui sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1073 (c.d. avvisi bonari), dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 nonché le violazioni di natura formale. Per quanto riguarda gli atti del procedimento di accertamento, si chiarisce che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la procedura di definizione agevolata è applicabile anche all’adesione ad avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data. (art. 21). L’art. 23, invece, introduce una causa speciale di non punibilità di alcuni reati tributari come l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150 mila euro per annualità; omesso versamento di Iva di importo superiore a 250.000 euro per annualità;indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro.Nel dettaglio, la non punibilità scatterà quando le relative violazioni sono correttamente definite e quando le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e i termini previsti dalla legge di Bilancio 2023.

 

Notizie correlate: Tregua fiscale sotto la lente delle Entrate - Tregua fiscale 2023: il video formativo - Legge di Bilancio 2023: le ulteriori novità fiscali