Se nel corso di una visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente rileva che il lavoratore sia affetto da un deficit visivo e, di conseguenza, prescrive un “dispositivo speciale di correzione visiva” (DSCV) come lenti applicabili al videoterminale, occhiali oppure altri dispositivi speciali di correzione, il datore di lavoro dovrà fornire a sue spese lo stesso dispositivo.Lo rende noto l’Inail, con la circolare n. 11 del 24 marzo scorso, nella quale ricorda che i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali – dedotte le interruzioni previste per le pause – sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. Il datore di lavoro competente per plesso – si legge nel documento – autorizzerà la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa. Il lavoratore dovrà acquistare, poi, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore, il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione. L’Inail, inoltre, chiarisce che ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore dovrà presentare alla Struttura di appartenenza la relativa fattura dove verranno specificate le singole voci di spesa con il relativo importo e la tipologia di lenti, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La Struttura di appartenenza è tenuta all'invio della documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale dovrà verificare la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procedere al rimborso della spesa effettuata fino al limite massimo di 150 euro. Nel documento di prassi anche le disposizioni contabili.
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