Con il messaggio n. 897/2023 l’Inps ha ricordato che per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l'indennità di malattia è gestita in modo diretto dall'Istituto. Per questo settore, in particolare, la competenza all’assistenza sanitaria è ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN), medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell’assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. L’Inps aveva già comunicato, con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, l’avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche per i medici degli ambulatori USMAF-SASN. Nel confermare che le predette indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione, il documento di prassi rinvia alle istruzioni diramate con il messaggio n. 610/2020 e alla circolare n. 145/2021 per le istruzioni operative sul servizio “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, ricordando che l'invio della certificazione previene efficacemente il rischio di comportamenti fraudolenti, determinando "effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell’azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge".
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