Almeno fino al prossimo 31 marzo, i contribuenti potranno effettuare il pagamento dei debiti fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, che saranno annullati in automatico proprio a decorrere dal 31 marzo 2023 per effetto dell’art. 1, commi 222-230, della legge di Bilancio 2023. Nelle more dell’automatico annullamento, il comma 223 dispone la sospensione da parte di AdE-Riscossione della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, restando ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la suddetta data, il pagamento degli importi dovuti che saranno acquisiti a titolo definitivo. Il riferimento è soprattutto ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata (parasubordinati e liberi professionisti), che dovranno effettuare il pagamento della contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà alimentare la posizione assicurativa una volta intervenuto l’annullamento automatico. È quanto chiarito dalla Direzione Centrale Entrate dell’Inps nell’ambito delle interlocuzioni con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, come si legge dalle indicazioni fornite lo scorso 1° marzo ai CPO. Nel documento inviato ai Consigli si ricorda che, rispetto alla Gestione separata committenti, gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore. Infatti, per le categorie di lavoratori menzionate, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione. Un tema che “assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate”, sottolinea l'Istituto al Consiglio.
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