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Giovedì, 19 Gennaio 2023 11:55

Ammortizzatori sociali, le novità per il 2023

Dall’Inps una sintesi sulle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dalla Finanziaria 2023 (legge n. 197/2022) e dal Milleproroghe (D.L. n. 198/2022). Con la circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, l’Inps, infatti, riepiloga le principali misure destinate a produrre effetti nel corso del 2023 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie. Nella prima parte del documento di prassi, l’Istituto si concentra sui trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che operano in aree di crisi industriale complessa e dei lavoratori dipendenti di call center, per poi descrivere, tra gli altri, come operano le proroghe - disposte dalla Manovra - del trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, e del trattamento di sostegno al reddito per quei lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Per poi ricordare misure e requisiti per accedere nel 2023 agli interventi straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale e di processi di riorganizzazione aziendale, nonché situazioni di particolare difficoltà economica. Con riferimento, invece, al Milleproroghe, l’Istituto segnala la proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali. In caso di mancato adeguamento – si legge nel documento – i datori di lavoro dei relativi settori confluiranno, a partire dal 1° luglio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS). Ma non solo ammortizzatori sociali. L’Istituto illustra, nell'ultimo paragrafo della circolare, le novità in materia di congedo parentale introdotte dalla legge di Bilancio: l’aumento dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. La nuova misura – ricorda l’Inps – può essere fruita in alternativa tra i genitori lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022, e verrà illustrata nel dettaglio con una prossima circolare.

 

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