Il Ministero dell'economia e finanza ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023 il decreto 28 dicembre 2022 gli aggiornamenti tecnici per chi è tenuto alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati utili alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Gli adeguamenti sono conseguenti all’introduzione dei contributi economici per l’acquisto di lenti a contatto correttive e occhiali graduati, il cosiddetto bonus Vista (articolo 1, comma 438 della legge n. 178/2020), e del bonus Psicologo (articolo 1-quater, comma 3, del Dl n. 228/2021
Per gli ottici: nuove modalità di trasmissione delle spese sanitarie
Con il decreto del 22 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell' 11 gennaio 2023 il Ministero dell'economia e finanza aggiorna le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria da parte degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. La normativa in vigore ha stabilito, tra l’altro, che i soggetti registrati in Anagrafe tributaria con codice Ateco 47.78.20 (primario o secondario), definito “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, devono inviare al Sistema tessera sanitaria (Sts), entro il 31 gennaio 2023, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai loro clienti nel 2022.
INPS
Rilascio componenti soluzione “Hub Aziende”
Nell’ambito delle iniziative correlate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e con riferimento al progetto “Processi reingegnerizzati e digitalizzati per la realizzazione di più servizi target - Hub Aziende”, l’INPS, con messaggio 12 gennaio 2023, n. 226, comunica che sono state rilasciate le componenti tecniche e applicative che abilitano l’Hub Aziende.
L’infrastruttura Hub Aziende è l’insieme di soluzioni tecniche, tecnologiche e organizzative, unite alla definizione di regole di funzionamento che consentono la realizzazione e l’esercizio di hub intesi come ulteriori canali per la fruizione dei servizi per aziende e intermediari, che si aggiungono a quelli già messi a disposizione dall’Istituto.
Il primo scenario composito già definito e implementato per Hub Aziende è quello riferito all’invio dei flussi UNIEMENS all’Istituto, che prevede la trasmissione del file UNIEMENS tramite il relativo servizio online.
Nei prossimi mesi l’Istituto procederà a:
- definire gli atti preparatori propedeutici alla fase di accreditamento, rivolta a tutti i soggetti interessati;
- definire i requisiti necessari per l’accreditamento;
- avviare la fase di sperimentazione in pre-esercizio che consenta, con uno o più hub di test, di verificare la corretta fruizione dei servizi dell’Istituto tramite tali canali.
Con successivi messaggi saranno comunicati, nel dettaglio, gli sviluppi delle attività descritte.
INAIL
Autoliquidazione: tasso di interesse e coefficienti da applicare alle rate
Con la nota del 12 gennaio 2023, n. 346, l’Inail comunica il tasso medio di interesse pari allo 1,71%, per l’anno 2022, da applicare per il calcolo degli interessi da versare in caso di rateizzazione del premio dell’autoliquidazione, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro.
I coefficienti di interesse da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2022/2023 sono riportati nella seguente tabella:
Rate |
Data scadenza |
Data utile per il pagamento |
Coefficienti interessi |
1 |
16 febbraio 2023 |
16 febbraio 2023 |
0 |
2 |
16 maggio 2023 |
16 maggio 2023 |
0,00416959 |
3 |
16 agosto 2023 |
21 agosto 20232 |
0,00847973 |
4 |
16 novembre 2023 |
16 novembre 2023 |
0,01278986 |
AGENZIA DELLE ENTRATE
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, pubblica le prime te le istruzioni sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge di Bilancio 2023 (la n. 197/2022). La norma si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 ed è prevista per sostenere i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
Il documento di prassi chiarisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
In particolare rientrano nella definizione agevolata:
- le comunicazioni, già recapitate, per le quali al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022)
- le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022
Con il provvedimento del 13 gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate approva i modelli Iva/2023 e Iva base/2023, versione semplificata del modello di dichiarazione annuale dedicata ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva. Entrambi i modelli, Iva/2023 e Iva base/2023, accolgono il quadro CS per consentire ai soggetti tenuti a corrispondere il contributo straordinario contro il caro bollette, previsto dall’articolo 37, Dl n. 21/2022 (“Decreto Ucraina”), di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Si tratta del nuovo prelievo una tantum dovuto dai produttori, importatori e rivenditori di prodotti energetici, in base ai criteri di fatturato stabiliti nella legge di Bilancio 2023 (comma 120, lettera a) legge 197/2022). Gli elementi e i dati di tale contributo, e le modalità di versamento, sono stati definiti con il provvedimento dell’Agenzia del 17 giugno 2022.
Iva precompilata estensione del periodi di sperimentazione
Con il provvedimento del 12 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate ha disposto l’estensione del periodo di sperimentazione dell’Iva precompilata alle operazioni effettuate nel 2023 e ampliato la platea dei destinatari dei documenti Iva elaborati dall’amministrazione, che ora include, tra gli altri, anche i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismi e coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 07 del 10 gennaio 2023- Aliquota IVA applicabile a Prodotto vegetale su zolla edibile
Alle cessioni di germogli di ''Crescione, Tatsoi, PackChoi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso” insieme alle zolle edibili sulle quali sono radicati, si applica l’aliquota Iva ridottissima. I due pareri espressi dall’amministrazione doganale sul tema, per il momento, non lasciano spazio a dubbi. Rientrano, infatti, tra gli “ortaggi e piante mangerecce” a cui il decreto Iva assegna l’Iva al 4 per cento.
Risposta n. 08 del 10 gennaio 2023- Crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore
il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di elettricità è utilizzabile solo in compensazione e non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni. Per beneficiare del bonus dopo il 16 marzo 2023 è richiesta una comunicazione all'Agenzia delle entrate del quantum del credito stesso, maturato nel 2022. Infine, in nessun caso, ove non speso entro il 30 giugno 2023, esso dà luogo a rimborso.
La prestazione di servizio, consistente nel trasporto e consegna di pasti a domicilio, resa da una ditta diversa da quella che li prepara, non può essere considerata accessoria al differente servizio offerto da quest’ultima, pertanto, non può fruire dello stesso trattamento Iva.
In un contratto che offre al cliente non soggetto passivo Iva sia un servizio di accesso online a riviste e banche dati sia un servizio di pubblicazione di articoli da parte del cliente, se si può distinguere il servizio di accesso rispetto a quelli di pubblicazione, questi ultimi si qualificano come prestazioni di servizi generiche, fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale, mentre i servizi di accesso, configurandosi quali servizi elettronici, si considerano effettuati nel territorio dello Stato se resi ad un committente non soggetto passivo domiciliato o residente nello Stato.
Risposta n. 17 del 12 gennaio 2023 - estensione garanzia legale
La vendita dell'estensione della “garanzia legale” da parte della società che ha come oggetto sociale la produzione e vendita di veicoli, non è qualificabile come “prestazione accessoria” dell'operazione principale di cessione delle autovetture e, di conseguenza, le due operazioni devono essere considerate distinte e indipendenti ai fini Iva.
Risposta n. 18 del 13 gennaio 2023 - Bonus imprese “gasivore” solo se l’Ateco è incluso
l'assenza del codice Ateco dell'attività prevalente esercitata dall'elenco allegato al provvedimento governativo di riferimento non consente di usufruire del credito d'imposta per le imprese “gasivore”, che è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre dell'anno 2022, qualora il prezzo abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2019.
AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINCIPIO DI DIRITTO
Nell’ambito di un piano di risanamento delle imprese, il legislatore, anche per un principio di economicità, non obbliga i cedenti prestatori che abbiano emesso una nota di variazione in diminuzione ad effettuarne una in aumento per la stessa operazione, tranne i casi in cui sia stato eseguito il pagamento totale o parziale delle somme oggetto della variazione in diminuzione.
Soltanto l’eventuale pagamento del corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione fa sorgere l’obbligo di emettere quella in aumento
Le cessioni di beni non importati, ma solo in regime di transito esterno, effettuate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del cedente – stabilito o meno nel territorio dello Stato – vanno comunque fatturate, per consentire il controllo delle operazioni.
L'Agenzia delle Entrate specifica che, pur essendo tali operazioni non soggette a imposta per carenza del presupposto territoriale, perché i beni scambiati fisicamente nel territorio dello Stato, anche se non importati e solo in transito, conservano comunque lo status di merce allo stato estero, ai fini della verifica delle movimentazioni, l’articolo 21, comma 6, del decreto Iva ne dispone la fatturazione.