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Giovedì, 12 Gennaio 2023 16:45

Il lavoratore è ansioso o depresso? L’Inail deve risarcirlo

“Sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione”. A stabilirlo è la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 29611 dell’11 ottobre 2022, con cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto contro l’Inail da una lavoratrice che denunciava un disturbo dell’adattamento con umore depresso, accertato dal personale sanitario, dovuto alla situazione lavorativa “avversativa”. Sul settimanale Gente, l’esperto di Fondazione Studi, Luca De Compadri, ha spiegato come il principio seguito dai giudici di legittimità sia lo stesso già adottato per “una sentenza del 2011 con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile al fumo passivo di sigaretta subìto dal lavoratore nei luoghi di lavoro”. Da oggi, quindi, in caso di malattie psichiche di origine professionale dovrà essere considerato “anche il cosiddetto rischio specifico improprio, ossia quello non strettamente legato nell’atto materiale della prestazione lavorativa ma collegato con la prestazione stessa”, chiarisce De Compadri. L’onere della prova spetterà al lavoratore, che dovrà dimostrare il nesso causale tra patologia insorta e attività lavorativa svolta.

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