La retribuzione dei lavoratori subordinati sportivi (art. 34, comma 1, del Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 36), da assumersi ai fini della determinazione del premio di assicurazione, è quella individuata ai sensi dell’art. 29 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, salvo quanto stabilito dall’art. 116, comma 3, del medesimo provvedimento. A stabilirlo è il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 21 novembre 2022. Il Decreto definisce anche i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo: l’attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara è classificata alla voce 0590 della gestione Industria delle tariffe dei premi; l’attività degli istruttori sportivi è classificata, invece, alla voce 0610. Il provvedimento, infine, fissa al 1° gennaio 2023 il termine di decorrenza dell’obbligo assicurativo per i suddetti lavoratori sportivi.
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