Giungono dall’Inps le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro in favore di pensionati, titolari di trattamenti pensionistici e assistenziali e altre categorie di soggetti previste dall’art. 19 del D.L. n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter). Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istitutochiarisce modalità di erogazione e casistiche in cui l’indennità viene riconosciuta d’ufficio con la mensilità di novembre 2022 e quando, invece, risulta necessario presentare domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il 31 gennaio 2023. La prima parte del documento di prassi conferma il riconoscimento dell’indennità, nel mese di novembre 2022, aisoggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione, assegno sociale o per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Per poter beneficiare del bonus, tali soggetti devono essere titolari di reddito personale assoggettabile ad Irpef non superiore a 20mila euro per l'anno 2021. L’Istituto, poi, fa il punto sulle modalità di erogazione dell’una tantum per le altre categorie di soggetti elencate nell’art. 19 del provvedimento. L’indennità sarà corrisposta in via automatica dall’Inps a titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, trattamenti di mobilità in deroga, disoccupazione agricola, lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, nonché lavoratori domestici e beneficiari del reddito di cittadinanza. Per queste ultime due tipologie di lavoratori, il pagamento dell’indennità avverrà d’ufficio nel mese di novembre 2022; mentre gli altri soggetti citati dovranno attendere l’erogazione prevista nel mese di febbraio 2023 successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di novembre 2022. Per quanto riguarda, invece, collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca, lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo,la corresponsione dell’indennità avverrà previa presentazione delladomanda all’Inps entro il 31 gennaio 2023. La richiesta andrà inoltrata esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
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