INPS
Esonero contributi lavoratrici madri – ulteriori chiarimenti
L’INPS, con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.
L’Isitituto precisa che se la lavoratrice, dopo aver fruito del congedo di maternità, continua a rimanere assente senza soluzione di continuità per ferie, malattia o permessi, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, c.137 della L. 234/2021, troverà applicazione solo con l’effettivo rientro al lavoro al termine di tutta l’assenza.
Permessi legge n. 104/1992: rilascio funzionalità “Rinuncia ai benefici”
L’INPS, con il messaggio n. 4040 del 9 novembre 2022, informa del rilascio della funzionalità “Rinuncia ai benefici” relativa alla fruizione dei permessi legge 104 (di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La nuova funzionalità consente agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso lo sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.
La funzionalità “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile dal portale dell’Istituto accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”.
Invalidità civile. Gestione automatizzata “Assenti a visita”
Con il messaggio n. 4029 dell’ 8 novembre 2022, l’INPS, con il comunica il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti.
Con tale funzionalità, qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita.
Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.
Rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale
L’INPS, con il messaggio n. 4025 del 8 novembre 2022, comunica il rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti (fruizione giornaliera e oraria) del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché per le domande di congedo facoltativo del padri, in ossequio alle previsioni introdotte dal D. lgs. n. 105/2022.
Esonero 2%. Ulteriori chiarimenti
Con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, l’INPS chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Ne consegue che i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, indicando, nell’elemento “Codice Causale” il codice “L097”.
Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, utilizzando il Codice Causale in uso “L095”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Relativamente alle mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
Procedura di liquidazione solo online dal 2023 per il TFS
L'INPS con circolare n. 125 del 04 del 4 novembre 2022 comunica le istruzioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS e le precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS-TFR.
L'INPS precisa che dal 01/01/2023 solo per i supplenti scuola con almeno 15 gg di supplenza nel mese per il TFR provvede il MIUR/MEF.
Per gli altri dipendenti scuola CESSATI dal servizio essendo la scuola inserita nelle amministrazioni ISCRITTE ALL'INPS GESTIONE PUBBLICA la stessa deve provvedere esclusivamente in via telematica a trasmettere alla sede INPS competente con Nuova Passweb quanto serve per il pagamento del TFS/TFR.
Giovani lavoratori: comunicazioni personalizzate con QR-Code
In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l’Inps rende nota l’operatività di un nuovo sistema di comunicazione personalizzata che prevede l’utilizzo del QR-Code per l’accesso a un servizio di informazione destinato a giovani lavoratori neoassunti nel settore privato. Nel messaggio n. 3993 del 7 novembre 2022, l’Istituto specifica che il servizio consentirà ai giovani di conoscere i servizi online, accedendo all’area riservata MyINPS, e aggiornare, nella sezione “Gestione consensi” di MyINPS, i contatti personali autorizzando l’Istituto a inviare loro notifiche. L'Inps fa poi sapere che un campione di lavoratori neo iscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni, riceverà una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione. Nello specifico si tratta di un breve video in cui un avatar animato illustra brevemente ai cittadini i servizi Inps di potenziale interesse. La guida è accessibile dal menu della home page del portale www.inps.it, seguendo il percorso “Inps Comunica” > “Video personalizzati e Guide interattive” > “Guide Interattive” o nella news di lancio della campagna.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Credito d’imposta Its Academy,pronte le regole
Con provvedimento del 10 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo il credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni Its Academy. Il bonus viene riconosciuto a patto che la donazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale o, comunque, mediante sistemi di pagamento tracciabili.
Imprese di trasporto, pronto il codice tributo per fruire del bonus gasolio
Con la risoluzione n. 65 del 9 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6989”. Dovrà essere indicato nel modello F24 dalle imprese di trasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia, beneficiarie del contributo straordinario, nella veste di credito d’imposta, introdotto dal decreto “Aiuti”.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 550 del 7 novembre 2022 - Bonus edilizi e soggetto non residente
Può usufruire del sismabonus rafforzato e del bonus facciate la società estera che effettua gli interventi previsti dalle due detrazioni fiscali su un proprio immobile sito in Italia di cui è titolare del reddito fondiario. Entrambe le agevolazioni possono essere fruite da tutti i contribuenti a prescindere dalla residenza nel territorio.
la deduzione quale iper ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento e alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedenti. La sovvenzione, quindi, può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni successivi al momento di entrata in funzione del bene.
Risposta n. 553 del 7 novembre 2022 - Automezzi necessari all’attività, deducibili al 100%
Una società che utilizza vetture per scopi aziendali, dotate di particolari attrezzature senza delle quali non potrebbe esercitare la propria attività, può dedurre integralmente le spese sostenute per tali mezzi (articolo 164, comma 1, lettera a) del Tuir), trattandosi di beni strumentali allo svolgimento dell’attività lavorativa.
La classificazione catastale della proprietà, costituita da un terreno su cui insistono immobili collabenti, "al momento della cessione", resta, in generale, il criterio di riferimento principale per applicare il regime di esenzione previsto dal decreto Iva (numeri 8-bis) e 8-ter) dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972), indipendentemente dalla destinazione degli stessi immobili, successiva alla vendita. Se, quindi, all'atto della cessione, la proprietà è effettivamente inquadrabile nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, come una pertinente e databile documentazione fotografica nonché apposite perizie tecniche - possibilmente asseverate - che ne offrano una rappresentazione fedele anche dello status quo ante, tale operazione non rientra nel predetto regime di esenzione, bensì in quello ordinario di imponibilità con applicazione dell'Iva ordinaria del 22 per cento. E, ancora, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Risposta n. 555 del 8 novembre 2022 - Fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi
Un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che per esigenze organizzative procede a incorporare due enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e appartenenti alla stessa Congregazione religiosa, mantenendo in capo all'ente incorporante la destinazione originaria dei beni all'attività istituzionale, può considerare la fusione in neutralità fiscale per i beni in regime di impresa che confluiranno nel novero dei beni dell’incorporante (articolo 172 e 174 del Tuir).
Risposta n. 556 del 9 novembre 2022 - Plusvalenza da cessione titoli
La società di cartolarizzazione ai sensi della normativa irlandese, pur non qualificabile, nel caso in esame, come “investitore istituzionale estero”, per assenza del requisito formale, beneficia, comunque, dell’esenzione della plusvalenza in Italia per la cessione di titoli, poiché l’Irlanda è un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.