Per usufruire del credito d’imposta utile all’acquisto di gasolio necessario alle attività di trasporto è stato istituito il codice tributo “6989”, (credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022. L’art. 3 del decreto, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto infatti che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto (art. 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle accise) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio. Il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari – si legge nella risoluzione - è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia stessa; sarà il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili a trasmettere alle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali. Ogni beneficiario potrà visualizzare l’ammontare della misura nel proprio cassetto fiscale (area riservata del sito https://agenziaentrate.gov.it/portale/). Infine, le Entrate precisano che, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo sarà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba riversare l'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nella risoluzione, presenti anche ulteriori chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello F24.
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