Dal taglio delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario fino alla decadenza dello stesso per il lavoratore che senza un giustificato motivo non partecipa ai corsi di formazione e di riqualificazione (art. 25 ter, comma 1, D.Lgs. n. 148/15). A stabilirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto del 2 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022 con cui stabilisce criteri e modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie. Senza un giustificato motivo, dunque, la mancata partecipazione a iniziative di formazione nella misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti fa scattare la decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario; se la mancata adesione è compresa nella misura tra il 50% e l’80% del monte ore complessivo comporta il taglio della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario fino ad arrivare alla decadenza dal trattamento nel caso si superi l’80% delle ore complessive. Il giustificato motivo può ricorrere, ad esempio, nel caso di un documentato stato di malattia o di infortunio, nel caso di una gravidanza, per gravi motivi familiari documentati e/o certificati e per ogni altro “comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione”. Nel provvedimento, specificate anche le modalità di applicazione delle sanzioni a carico dei servizi ispettivi territorialmente competenti.
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