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Lunedì, 07 Novembre 2022 10:39

Le Novità Normative della Settimana dal 31 ottobre 2022 al 6 novembre 2022

Opzione previdenziale per i professionisti assunti a tempo determinato nella pubblica amministrazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il Decreto 2 settembre 2022 riguardante l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.

 

Pubblicato il gazzetta Il correttivo alla Riforma dello Sport 

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, riguardante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il Decreto entra in vigore il 17 novembre 2022.

Il correttivo alla Riforma dello Sport  è stato pubblicato in Gazzetta

Il nuovo decreto legislativo, per cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene su:

  • la possibilità di costituire cooperative sportive, eliminando le società di persone sportive;
  • la cedibilità della quota societaria;
  • la distribuibilità parziale degli utili;
  • i rapporti con il Terzo Settore;
  • il rapporto tra attività diverse, sponsorizzazioni e gestione di impianti sportivi;
  • il lavoro sportivo.

 

Mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in CIGS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 con i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione di cui all’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.

La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.

La mancata partecipazione, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

 

 

INPS

 

Contributi ex Inpgi: come gestire le domande di rateazione

Con il messaggio n. 3922 del 31 ottobre 2022 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa maturati nella Gestione ex Inpgi fino al 30 giugno 2022. In seguito al trasferimento all’Inps della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con effetto dal 1° luglio 2022, limitatamente alla Gestione sostitutiva, l’Istituto specifica che fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO Inpgi. A partire dal 1° luglio 2022, invece, la gestione delle posizioni aziendali è affidata alle strutture Inps territorialmente competenti. Le istanze di pagamento presentate in forma dilazionata a decorrere dal 1° luglio 2022 saranno gestite nel rispetto del "Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” e dovranno comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps, inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022. Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Inps, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato la domanda di rateazione. In caso di mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale Inps che ha ricevuto la domanda di rateazione provvederà alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni. 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Misure fiscali per il welfare aziendale. Chiarimenti

Con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022,  l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo dell’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis”, che, per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.In particolare, il citato articolo 12 dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro. In sostanza, per il 2022, oltre all’innalzamento del limite – da 258,23 euro a 600 euro – del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, è stato allargato anche il campo di applicazione degli stessi, ricomprendendovi persino le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La disposizione vale per l’anno in corso e per le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2023. Gli importi erogati dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture del 2023 se relative a consumi del 2022

 

Anomalie sui dati Iva 2019. Pronte le modalità per la regolarizzazione

Con provvedimento del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, i dati derivanti dal confronto tra le operazioni Iva trasmesse dai contribuenti (Dlgs n. 127/2015) e le dichiarazioni Iva da cui emergono delle anomalie, a fine di favorire l’adempimento spontaneo. Attraverso un’apposita comunicazione, il contribuente ha la possibilità di verificare le irregolarità riscontrate e fornire all’Agenzia elementi sconosciuti che possano giustificare l’anomalia o di regolarizzare la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).

 

Tax credit e-commerce in agricoltura. Pronto il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64 del 3 novembre 2022 ha istituito il codice tributo  “6990”  che le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in cooperative e consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, dovranno indicare nel modello F24 per usufruire del credito d’imposta che premia gli investimenti diretti alla realizzazione e all’ampliamento di strutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico.

 

Contributo extra per la ristorazione

Con il provvedimento del 2 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate sono fissate le regole per attuare l’articolo 1, comma 17-bis, del Dl n. 152/2021, istitutivo di un contributo a fondo perduto aggiuntivo, destinato alle imprese operanti nel campo della ristorazione, dei bar e del catering per eventi, le quali – possedendo i requisiti previsti e avendo presentato validamente la relativa istanza nel periodo tra il 9 e il 23 giugno 2022 – hanno già ottenuto il precedente contributo “wedding/Horeca” (articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 73/2021). Con il provvedimento arrivano anche il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione.

 

Bonus reti imprese agricole online: fissata la percentuale  di fruizione

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 2 novembre 2022 fissa l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre al 20 ottobre 2022, relativi agli investimenti realizzati nel 2021 dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, è inferiore al limite di spesa. Quindi, i beneficiari, in assenza di successiva rinuncia, potranno fruire del bonus, previsto dall’articolo 1, comma 131, del Bilancio 2021, nella misura del 100 per cento.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, spendibile solo in compensazione, pari al 40% degli investimenti sostenuti per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche utili a potenziare il commercio elettronico nell’agroalimentare e le potenzialità di vendita a distanza anche a clienti finali residenti fuori dall’Italia. 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

Risposta n. 535 del 31 ottobre 2022 - : Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Attività di commercio al dettaglio

Una società che confeziona articoli di abbigliamento e in via secondaria svolge attività di commercio al dettaglio di capi che produce, può fruire del credito d’imposta per le locazioni non abitative, introdotto inizialmente dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) e poi rimodulato dall’articolo 2, comma 4 del Dl n. 73/2021, per i locali in cui viene svolta quest’ultima attività anche se, come indicato nell’istanza, i ricavi 2019 relativi al commercio al dettaglio non hanno superato i 15 milioni di euro. L’attività secondaria di vendita dei capi di abbigliamento però deve essere autonoma sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale rispetto all’attività principale di confezionamento e devono sussistere tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma. 

 

Risposta n. 536 del 31 ottobre 2022 - Crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore - Trasferimento al consolidato fiscale

Al pari degli altri sconti fiscali (ad esempio, Superbonussismabonus, eccetera), i trasferimenti dei crediti concessi per l’acquisto di prodotti energetici, dalle controllate alla controllante, non configurano cessioni a terzi degli stessi crediti, bensì il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che rileva ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante.

 

Risposta n. 537 del 31 ottobre 2022 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Momento di effettuazione dell'investimento

Una società di ottica che nel 2017 ha effettuato un piano di ampliamento della capacità produttiva avviando un processo di digitalizzazione, realizzando una serie di investimenti in beni materiali, e che intende verificare il momento di sostenimento del costo per verificare se beneficerà del bonus investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla legge di Bilancio 2020 o della disciplina più favorevole contenuta nella legge di Bilancio 2021, dovrà tenere conto del momento di accettazione della fornitura e del contestuale funzionamento del bene, attestati nel (Preliminary acceptance certificate) e non quello del Fac (Final acceptance certificate), volto a risolvere eventuali lievi anomalie del prodotto. La data del Pac evidenzia che le disposizioni da applicare sono quelle che prevedono il bonus pari al 40-20% secondo quanto indicato nella legge di Bilancio 2020.

 

Risposta n. 538 del 31 ottobre 2022 -  Crediti d'imposta per le imprese energivore. Modalità di calcolo dell'agevolazione

La spesa agevolabile che la società energivora, la quale acquista energia sia per i propri consumi sia per rivenderla, deve prendere in considerazione per fruire del credito d’imposta previsto dagli articoli 15 del Dl “Sostegni ter” e 4 del Dl “Energia” è solo quella rilevabile dalle fatture d’acquisto, che consentono di individuare in modo certo e inequivocabile tali oneri.

 

Risposta n. 539 del 31 ottobre 2022 -  Principio di inerenza - Premi incentivanti e inerenza degli stessi all'attività di impresa

sono deducibili i costi sostenuti in relazione ad accordi di incentivazione, che non difettano dell'inerenza all'attività di impresa, ma, ai fini Irap, assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero soltanto per la parte riferibile al dirigente apicale.

 

Risposta n. 542 del 2 novembre 2022 -  Credito di imposta Art-Bonus. Erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali

Un’associazione che programma annualmente la stagione concertistica dei musicisti iscritti, componenti un’orchestra sinfonica, potrà fruire dell’Art bonus in merito alle donazioni ricevute dai privati per il sostegno dell’attività artistica. Considerato anche il parere tecnico acquisito dal ministero delle Cultura, l’agevolazione spetta a tutti gli iscritti al Fondo per lo spettacolo, a prescindere dalla percezione o meno dei contributi. Di conseguenza, quindi, anche i musicisti dell’orchestra associati rientrano a pieno titolo nella misura agevolativa. 

 

Risposta n. 543 del 3 novembre 2022 -  Utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale

Una società consolidata che, nel 2021 ha maturato un importante credito per investimenti in beni strumentali nuovi, può attribuire il bonus alla consolidante nei limiti di quanto consentito dalla normativa, per un importo pari alla differenza tra l’Ires consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione. Essendo un credito d'imposta che transita dal quadro RU, la consolidata non è tenuta a richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione. La consolidante, nel modello Cnm2022 indicherà il credito risposta ricevuto.

 

Risposta n. 545 del 4 novembre 2022 -  Superbonus - installazione di un impianto fotovoltaico

Può fruire del Superbonus per le spese di installazione dell’impianto fotovoltaico il comproprietario di un immobile che è anche il committente dei lavori, intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti, mentre l'utenza elettrica e il contratto con il Gse per l'energia non auto consumata sono intestati all'altro comproprietario dell’unità, che è anche l’unico residente nell’abitazione.

 

Risposta n. 546 del 4 novembre 2022 - Credito di imposta Art-Bonus

La collezione storica del design italiano, esposta in un museo dato in uso a una Fondazione da un Comune, non è un bene culturale pubblico e, quindi, le erogazioni liberali ricevute dalla stessa Fondazione non possono essere ammesse all’Art-bonus (articolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014). 

 

Risposta n. 547 del 4 novembre 2022 - Superbonus - interventi "trainati" di eliminazione delle barriere architettoniche e spese strettamente collegate

Le detrazioni spettanti per gli interventi edilizi e, in particolare, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche ai fini del Superbonus, spettano per le spese strettamente connesse alla realizzazione delle opere agevolabili e non comprendono anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori.

 

Risposta n. 548 del 4 novembre 2022 - Investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità

Nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un intermediario, come un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell'agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità. Resta, dunque, escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione, la quale, in ogni caso, non potrà accedere al beneficio fiscale, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti in argomento.