Dal 1° luglio, per effetto dell'articolo 10 della legge n. 106/2022, sono stati elevati a 120 euro gli importi massimi della retribuzione giornaliera previsti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Con il messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito a questa prestazione per i soggetti titolari di rapporti di lavoro di “durata limitata” di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia la circolare n. 132/2021 ha chiarito che, per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione l’indennità economica di malattia va calcolata sul massimale giornaliero di retribuzione, pertanto l’attuale massimale, pari a 120 euro, viene applicato agli eventi di malattia verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2022. Nessuna novità, invece, in merito al requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento.
Per la prestazione economica di maternità restano invece valide le indicazioni fornite dall'Istituto di previdenza nella circolare n. 182/2021, ad eccezione dell'incremento del massimale giornaliero a 120 euro.
Nel messaggio l’Inps spiega nel dettaglio come devono essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 106/2022.
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