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Martedì, 04 Ottobre 2022 16:07

Le novità del decreto Semplificazioni sull'Assegno Unico

Con il messaggio n. 3518/2022 l’Inps illustra le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) alla disciplina dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico rispetto ai nuclei familiari orfanili e agli importi massimi per figli maggiorenni disabili, anche in riferimento alle singole maggiorazioni, da applicare con decorrenza 1° marzo 2022.
Nel dettaglio, si riporta l'estensione dell'assegno unico ai nuclei familiari orfanili, a condizione che siano già titolari di pensione ai superstiti e con una disabilità grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per quanto riguarda poi gli importi riconosciuti in caso di disabilità, con il decreto Semplificazioni si equiparano i figli maggiorenni disabili a quelli minorenni, qualsiasi sia la loro età, mentre la maggiorazione prevista in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), per il 2022 è identica a quella dei figli minorenni disabili fino al compimento dei 21 anni. L’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne (disabile e non), pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, resta invariato. Le modifiche al decreto legislativo n. 230/2021 prevedono, inoltre, che dall’anno 2023, tornano ad applicarsi la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore ISEE) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, invece, gli importi della maggiorazione transitoria sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022. Le disposizioni previste dal decreto legge n. 73/2022 - si legge nel messaggio Inps - hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Istituto provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.

 

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