Bonus chef: le istruzioni dal Mise
Il Ministero dello sviluppo economico con decreto del 1° luglio 2022 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 216del 15 settembre 2022, detta le regole operative sul credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 122) destinato alle persone che esercitano l’attività di cuoco professionista.
Il bonus riguarda le spese relative ad attrezzature, materiali e formazione effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 e non potrà superare in ogni caso il tetto dei 6000 euro per ciascun beneficiario. Le risorse stanziate per l’intervento agevolativo sono pari a tre milioni di euro, un milione per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023. Per il modello e le modalità di trasmissione delle istanze bisognerà aspettare un successivo provvedimento del Mise.
INPS
Nuovi fondi per il Reddito di libertà
L’INPS, con il messaggio 13 settembre 2022, n. 3363, informa sulle risorse stanziate per il Reddito di Libertà.
Le risorse stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 sono attribuite secondo i criteri del d.p.c.m. 1° giugno 2022 e ripartite sulla base della popolazione femminile, nella fascia di età 18-67 anni, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al 1° gennaio 2021.
La disponibilità delle nuove risorse consentirà, quindi, all’Istituto di liquidare secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e di accogliere le nuove domande.
Le modalità di erogazione del beneficio e della relativa contabilizzazione rimangono immutate
Integrazione gestionale TFS e Posizione Assicurativa
L’INPS, con il messaggio n. 3371 del 14 settembre 2022, fornisce le indicazioni per la corretta acquisizione dei periodi di aspettativa, fruiti dai dipendenti in servizio, coperti da accredito figurativo ai fini pensionistici e che comportano la loro valorizzazione nel Trattamento di Fine Servizio (TFS).
La novità è correlata al processo di integrazione della procedura di gestione del Trattamento di Fine Servizio con la procedura Passweb.
Verifiche reddituali anno 2018
Con il messaggio n. 3350 del 12 settembre 2022, l’INPS rende noto che, per i soggetti che non hanno effettuato la dichiarazione dei redditi o inviato il Modello RED all’INPS per l’anno 2018, potrebbe scattare a breve la revoca dei trattamenti economici per l’invalidità civile
Per mettersi in regola e comunicare all’INPS quanto dovuto per evitare di perdere i benefici, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata con l’invito a regolarizzare, i titolari di prestazioni di invalidità civile e di assegno sociale dovranno provvedere a comunicare la propria situazione reddituale, secondo le istruzioni fornite dall’Istituto.
Esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche
L’INPS, con il messaggio n. 3353 del 12 settembre 2022, pubblica le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche, ammesse al beneficio dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
L’esonero contributivo riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, le attività ivi elencate:
- di cabotaggio,
- di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi,
- adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
L’INPS, con la circolare n. 100 del 12 settembre 2022, comunica la variazione, a decorrere dal 14 settembre 2022, del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Pertanto, a partire dal 14 settembre 2022, il nuovo tasso di interesse di dilazione e di differimento per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è aumentato al 7,25 per cento.
Il tasso di interesse per la determinazione della misura delle sanzioni civili, che si applicano in caso di pagamento mancato o effettuato in ritardo, è fissato al 6,75 per cento.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Definizione agevolata liti pendenti
Con un provvedimento del 16 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate approva lo schema di domanda, con le relative istruzioni di compilazione, e individua modalità e termini di presentazione del modello per aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Corte di cassazione (articolo 5, legge n. 130/2022).
Rientrano nella definizione agevolata le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione di valore non superiore a 100mila euro per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e quelle di valore non superiore a 50mila euro per le quali l’Agenzia sia soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito. Per aderire alla definizione agevolata occorre presentare domanda, per ciascuna controversia, entro il 16 gennaio 2023.
Pronta l’autodichiarazione per il credito imu per le aziende turistiche
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 settembre 2022, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per la fruizione del credito d’imposta a sostegno del turismo, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2, introdotto dal decreto Ucraina (articolo 22 del Dl n. 21/2022), da utilizzare esclusivamente in compensazione. Domande dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
Bonus Energia. Pubblicati i codici tributo per il terzo trimestre
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 49 del 16 settembre 2022, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta concessi alle imprese, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia, gas e carburante, dal Dl “Aiuti bis” – attualmente in fase di conversione in legge – che ha esteso le agevolazioni fiscali anche al terzo trimestre 2022.
Settore pesca. Pronto il codice tributo per il bonus carburante del secondo trimestre
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 48 del 14 settembre 2022, istituisce il codice tributo “6967” per l’utilizzo del bonus carburante riconosciuto, nel secondo trimestre 2022, alle sole imprese esercenti l’attività della pesca. In sintesi, il “Decreto Aiuti” (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022) ha prorogato per un ulteriore trimestre la misura di favore per contrastare gli effetti del caro benzina inizialmente destinata anche al settore agricoltura (articolo 18, Dl n. 21/2022).
Cambio valuta mese Agosto 2022
Con il provvedimento del 14 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate accerta le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di agosto, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella contenuta nel provvedimento riporta, accanto ai tassi di cambio, il nome dello Stato e la moneta di riferimento.
AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERPELLI
La società non residente può compensare l’imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) con i crediti agevolativi acquisiti attraverso cessione del credito, utilizzando il codice fiscale attribuito in precedenza alla stabile organizzazione liquidata, o nominando un rappresentante fiscale. Con lo stesso codice può, inoltre, attivare un proprio cassetto fiscale e accedere alla piattaforma per l’accettazione dei crediti.
Le associazioni sportive dilettantistiche titolari di reddito Ires possono accedere all’agevolazione, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.
rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio
Quindi considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Le associazioni di promozione sociale decisa possono accedere alle agevolazioni e per l’abbattimento delle barriere architettoniche effettuate sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4.
Riguardo, invece all'applicazione del Superbonus da parte di Aps con le circolari nn. 23/2022, 24 e 30 del 2020, relativamente alla sostituzione degli infissi, dove ha precisato che, nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus e dell'Ecobonus, l'agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente. Quindi, in relazione alle spese sostenute per l'eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà possibile fruire della detrazione spettante (articolo 16-bis del Tuir), attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.
Risposta n. 457 del 16 settembre 2022 –soggetto dipendente NATO- cd. "invalidity pension"
Un dipendente che presta servizio in un quartiere generale della Nato dislocato nel territorio italiano a cui viene riconosciuta una retribuzione mensile a titolo di “invalidy pension” dello stesso importo dello stipendio percepito, nella stessa struttura, prima della dichiarazione di inabilità al lavoro, non dovrà assoggettare tali somme a tassazione.