I nuovi accordi di lavoro agile, oppure la modifica o la proroga di quelli già in essere, che si perfezionano a partire dal 1° settembre dovranno essere comunicati secondo le nuove modalità previste dalla legge del 4 agosto 2022 n. 122, di conversione del decreto Semplificazioni, e con la quale si è intervenuti a modificare l’articolo 23, comma 1, della legge n. 81/2017. La comunicazione in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e cessazione delle prestazioni lavorative in modalità agile dovrà quindi seguire il nuovo modello ministeriale definito dal D.M. 22 agosto 2022 n. 149. Benché i nuovi obblighi siano in vigore da inizio settembre, a seguito dell’interlocuzione istituzionale avviata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il 26 agosto il Ministero ha emanato una nota con cuiprevede un periodo transitorio per la prima fase di applicazione e fissa quindi il termine ultimo per adempiere all’obbligo della comunicazione al 1° novembre 2022. Una decisione che tiene in conto anche della necessità di adeguare i protocolli di interazione tra i sistemi informatici dei datori di lavoro con quelli del Ministero relativamente all’uso dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, alternativi all’uso dell’applicativo disponibile sul portale Servizi Lavoro per adempiere alle disposizioni di legge.
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