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Giovedì, 28 Luglio 2022 16:50

Senza credito R&S le attività di design ante 2019

Non rientrano nel credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza tecnica o scientifica, svolte prima dell'estensione prevista dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019). Pertanto, l'ideazione e la prototipia di beni del comparto moda, pelletteria, gioielleria e occhialeria svolte nel 2019 non rientrano nelle agevolazioni previstedall’art 3 del D.L. n. 145/2013. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E del 26 luglio 2022, riprendendo quanto previsto in materia dal parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico di aprile 2022.In particolare, l’Agenzia sottolinea che le attività attinenti al design e all’ideazione estetica il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta poiché non comportano “lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili”. La legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha poi ampliato la tipologia delle attività ammissibili al credito d'imposta anche alle attività di design e ideazione estetica, sottoponendo il beneficio sempre al requisito della novità e della significatività.

 

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