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Martedì, 26 Luglio 2022 13:00

Fondi di solidarietà: adeguamento al 31.12.2022

Entro il  31 dicembre 2022 i datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del Decreto legislativo n. 148/2015, dovranno adeguare i propri decreti istitutivi e garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 35 del citato decreto. A precisarlo è l'Inps con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022 in cui fornisce alcune precisazioni sul riordino della disciplina riguardante il sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali, operato dalla Legge di Bilancio 2022, e sugli obblighi di adeguamento degli stessi Fondi. Dopo aver ricordato la costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie, l'Istituto ha riepilogato in un prospetto la durata minima in cui deve essere garantita la prestazione del Fondo, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo n.148/2015. 

 

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